....La Convenzione di Oviedo ha stabilito il fondamentale principio dell’autodeterminazione in materia di salute e dato che la vaccinazione è un trattamento preventivo proposto a persone sane e non è uno stato di necessità, è necessario avere il consenso del paziente o del suo rappresentante legale.
Quindi, l’obbligo giuridico della vaccinazione e la conseguente repressione non reggono di fronte ad una interpretazione delle norme costituzionali.
Infine, dato che l’articolo 33 della Costituzione dice che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, il magistrato afferma che “soffocare il dissenso di un medico su questa o quella terapia, quando esso sia fondato su ragionevoli dubbi o sul dibattito esistente in un certo momento storico, è un atto scriteriato; né può essere limitato il dissenso o la libertà di ricerca solo perché le autorità sanitarie hanno scelto una via piuttosto che un'altra”.
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La “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina”[1] è stata adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa e firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997. - Continua: https://www.dirittoconsenso.it/2021/01/22/convenzione-di-oviedo-e-consenso-informato/
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