La notizia che sollecita il mio interesse per la tutela del demanio pubblico inalienabile del Popolo italiano riguarda la vendita del complesso monumentale di Villa Ludovisi e in particolare del Casino dell’Aurora sulle mura del quale c’è un dipinto del Caravaggio di inestimabile valore.
A causa di controversie fra gli eredi del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi è in corso un’asta per la vendita di detto complesso. Al riguardo è da precisare che, su Villa Ludovisi e sul Casino dell’Aurora, che costituiscono un bene culturale di altissimo valore, grava la proprietà pubblica demaniale del Popolo italiano estrinsecatosi nei vincoli artistici e storici cui il complesso è sottoposto.
La vendita all’asta di cui si discute non tiene conto del fatto che sul detto complesso gravano due beni giuridici, quello culturale, in proprietà pubblica demaniale, e quello economico, in proprietà privata degli eredi Boncompagni Ludovisi.
Ai sensi della vigente Costituzione, e precisamente dell’articolo 42, primo comma, primo alinea, la proprietà pubblica non ha limiti e prevale sulla proprietà privata.
A causa di controversie fra gli eredi del principe Nicolò Boncompagni Ludovisi è in corso un’asta per la vendita di detto complesso. Al riguardo è da precisare che, su Villa Ludovisi e sul Casino dell’Aurora, che costituiscono un bene culturale di altissimo valore, grava la proprietà pubblica demaniale del Popolo italiano estrinsecatosi nei vincoli artistici e storici cui il complesso è sottoposto.
La vendita all’asta di cui si discute non tiene conto del fatto che sul detto complesso gravano due beni giuridici, quello culturale, in proprietà pubblica demaniale, e quello economico, in proprietà privata degli eredi Boncompagni Ludovisi.
Ai sensi della vigente Costituzione, e precisamente dell’articolo 42, primo comma, primo alinea, la proprietà pubblica non ha limiti e prevale sulla proprietà privata.
Ne consegue che tutti i beni in proprietà privata, qualora il privato voglia disfarsene, devono tornare nella proprietà pubblica del Popolo. Ed è per questo che la legge del 1939, transitata nel codice dei beni culturali e paesaggistici, ha previsto che in caso di vendita lo Stato ha diritto di prelazione pagando il prezzo della aggiudicazione.
Desidero aggiungere che qualora tale prezzo risultasse ancora esorbitante, come è quello posto a base d’asta, il ministero dei beni culturali è tenuto ad espropriare il bene di cui si tratta versando un’equa indennità, calcolata dagli uffici tecnici competenti.
Lo impongono i seguenti articoli della Costituzione: il già citato articolo 42, primo comma, in base al quale la socializzazione del bene non ha limiti (vedi lavori preparatori); il secondo comma, secondo il quale: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale” e lo Stato non può esimersi dal dovere di assicurare la funzione sociale di questo bene che sarebbe frustrata dall’acquisto di privati, specialmente stranieri (si parla di Bill Gates e di Emiri arabi); l’articolo 41 secondo il quale: “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, ed è fuori discussione il fatto che il mancato acquisto alla proprietà pubblica di tale bene costituisca un danno per la collettività e violerebbe il principio dell’utilità pubblica.
Invito perciò il Ministro dei beni culturali Dario Franceschini a tener conto, non solo delle indicazioni di legge, ma anche di quanto risulta da una lettura attenta degli indicati principi costituzionali.
Paolo Maddalena, Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”
Desidero aggiungere che qualora tale prezzo risultasse ancora esorbitante, come è quello posto a base d’asta, il ministero dei beni culturali è tenuto ad espropriare il bene di cui si tratta versando un’equa indennità, calcolata dagli uffici tecnici competenti.
Lo impongono i seguenti articoli della Costituzione: il già citato articolo 42, primo comma, in base al quale la socializzazione del bene non ha limiti (vedi lavori preparatori); il secondo comma, secondo il quale: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale” e lo Stato non può esimersi dal dovere di assicurare la funzione sociale di questo bene che sarebbe frustrata dall’acquisto di privati, specialmente stranieri (si parla di Bill Gates e di Emiri arabi); l’articolo 41 secondo il quale: “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, ed è fuori discussione il fatto che il mancato acquisto alla proprietà pubblica di tale bene costituisca un danno per la collettività e violerebbe il principio dell’utilità pubblica.
Invito perciò il Ministro dei beni culturali Dario Franceschini a tener conto, non solo delle indicazioni di legge, ma anche di quanto risulta da una lettura attenta degli indicati principi costituzionali.
Paolo Maddalena, Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”
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