Al fine di armonizzare la normativa italiana sul rumore con quella comunitaria, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/2017 il D. Lgs. n. 41/2017 e il D.Lgs. n. 42/2017 relativi, rispettivamente:
- al funzionamento delle macchine ed attrezzature che operano all'aperto;
- all’inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture di trasporto e dai grandi ambienti urbani e alla modifica dei requisiti di accesso alla qualifica di “tecnico competente” in acustica.
Il D.Lgs. n. 41/2017 prevede:
- la ridefinizione del soggetto su cui grava l’obbligo di rispettare la normativa per l’immissione in commercio di macchinari o attrezzature rumorose;
- la modifica della disciplina degli organismi di certificazione che valutano la conformità di macchinari o attrezzature rumorose;
- sanzioni amministrative per coloro che commercializzano macchinari o attrezzature che superino i livelli massimi ammessi di potenza sonora.
Il D.Lgs. n. 42/2017 introduce varie modifiche al D.Lgs. n. 194/2005 ed alla L. 447/1995, prevedendo, in estrema sintesi, quanto segue:
- modifiche alla tempistica con cui devono essere trasmessi le mappature acustiche, i piani di azione e le sintesi, prevedendo sanzioni nei casi di inadempienza;
- l’obbligo di tenere conto di tutte le altre sorgenti di rumore presenti legate ai trasporti nellavalutazione dell’impatto acustico di una specifica infrastruttura di trasporto;
- individuazione dei casi in cui i gestori di infrastrutture di trasporti devono attivarsi per il contenimento del rumore prodottoinserimento nella normativa nazionale della disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti e dal traffico marittimo;
- introduzione di una nuova disciplina del “tecnico competente” in acustica ambientale. Relativamente a quest’ultimo punto, viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente sulla base dei dati in possesso delle regioni o delle province autonome. All’elenco può iscriversi chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico scientifico e di almeno uno dei seguenti requisiti:
- avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della L. n. 447/95;
- avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del decreto;
- avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti contenuto nell’allegato 2;
- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
È previsto un periodo transitorio in cui ci si può iscrivere all'elenco anche con il diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, purché in possesso di specifici requisiti individuati nel decreto stesso.
Infine, il decreto impone anche l’obbligo dell’aggiornamento professionale per i tecnici iscritti, pena la sospensione prima e, infine, la cancellazione dall’elenco.
(Fonte: Arpat)
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Mio commentino:
“Per
contrastare i rumori molesti abbiamo creato un gruppo FB:
https://www.facebook.com/groups/266462213379875/?fref=gs&hc_location=group
-
Ritengo infatti che l'inquinamento acustico sia
uno dei peggiori elementi di distrazione di massa e di incupimento
delle vibrazioni psichiche. Il danno non viene solo per i rumori da traffico e da lavoro
anche da musicacce elettroniche a cielo aperto e ad altissimo volume, per stralunare
gli ascoltatori, sino ad arrivare alle musichette di sottofondo nei
supermercati per distrarre la gente ed invogliarla all'acquisto.
Invitiamo perciò gli ecologisti a partecipare al dibattito!”
(Paolo D'Arpini)
(Paolo D'Arpini)
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