mercoledì 19 giugno 2013

Botta alla caccia - Richiami per uccelli è reato possederli


Una sentenza, quella depositata dai giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione, che non farà certo felici i cacciatori. Dal momento che mette un pesante punto fermo nella questione dell'utilizzo dei richiami elettroacustici, molto diffusi soprattutto nel Delta, nella caccia in botte e in valle. 

I giudici della Suprema corte hanno infatti sancito che il semplice possesso di un apparecchio di questo tipo è un reato bello e buono. Non è necessario, in altre parole, che la polizia giudiziaria - nel caso di specie si trattava del personale della polizia provinciale - sorprenda il cacciatore nell'atto di impiegare il richiamo. È sufficiente trovarlo in possesso di questo. 

La vicenda approdata in Cassazione riguardava due cacciatori di uccelli acquatici, che erano stati condannati in primo grado proprio dal Tribunale di Rovigo, dopo che la polizia provinciale aveva contestato il possesso di un richiamo elettroacustico. Era stato il suo suono, caratteristico, a mettere il personale delle forze dell'ordine sulle tracce dei due. 

Numerose, comunque, le questioni che erano state sollevate dalla difesa. In primo luogo, il fatto che non fosse assolutamente detto che il verso udito dalla polizia giudiziaria provenisse dal richiamo in possesso dei due. Nel corso del processo di primo grado, tra l'altro, era stata anche chiesta una perizia, affidata a un esperto di propagazione del suono, passaggio non ritenuto tuttavia necessario dal giudice. 

Altro punto che era stato sollevato dagli avvocati dei cacciatori, il fatto che il richiamo fosse stato trovato in un capanno, non quindi in mano ai due cacciatori. Come escludere - avevano sostenuto i legali - che in zona ci potesse essere un altro meccanismo del genere attivo, alla luce, appunto, della grande diffusione di questa pratica, per quanto vietata? 

Ed è proprio nel rispondere a queste argomentazioni che la sentenza della Cassazione, pronunciata lo scorso 5 marzo 2013 ma depositata in cancelleria l’8 giugno u.s., si rivela innovativa. Dal momento che i giudici hanno chiarito che basta il semplice possesso di un apparecchio di questo tipo per incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Proprio perché questi apparecchi sono vietati.


Di qui la decisione della terza sezione. Che, pur non potendo fare altro che riconoscere l'intervenuta prescrizione del reato, si è comunque rifiutata di annullare la confisca del richiamo, disposta a suo tempo.

(Fonte: IL GAZZETTINO DI ROVIGO DEL 10 GIUGNO 2013)

Nessun commento:

Posta un commento