mercoledì 30 marzo 2022

TAR dell'Abruzzo: "Basta con il taglio degli alberi lungo le strade..."



La legge non tollera presunzioni di pericolosità di un bene da preservare come il patrimonio arboreo, e ne ammette il sacrificio solo se è provato che esso sia inesorabilmente incompatibile con altri beni di rango pari o superiore come la sicurezza stradale.

E’ il succo della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo che ha respinto un importante ricorso di Anas S.p.a. contro la Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Valeri e Mario Battaglia, e contro il Ministero delle Infrastrutture.

La società impugnava alcune determinazioni con cui il  servizio Foreste e Parchi della Regione, in merito ad alcune richieste di taglio della concessionaria, chiedeva “una specifica relazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e in possesso di adeguate competenze ed esperienza nel settore”. Contro il ricorso si costituivano, ad opponendum, anche le associazioni Codacons Abruzzo A.P.S., Wwf Italia Onlus, Fiab Pescarabici, Altura.

Tre le aree interessate dalle richieste di taglio, la S.S. n. 584 di Lucoli (dal km 1+600 al Km 13+800 latto dx e sx), la S.S. n. 690 Avezzano- Sora (dal km 33+600 al km 36+980 lato dx e sx) e la S.S. n. 83 Marsicana (dal km 19+150 al km 67+500 lato dx e sx). In tutto 65km di tagli e oltre 500 piante interessate, di cui circa 200, denunciavano le associazioni ambientaliste, con un diametro di oltre 40 cm. Lavori di manutenzione ordinaria di messa in sicurezza secondo Anas, non secondo gli uffici regionali.

Due i motivi del ricorso di Anas S.p.a. Per i legali della concessionaria i provvedimenti della Regione Abruzzo costituivano un eccesso di potere perché la Regione erroneamente sottoponeva ad autorizzazione l’abbattimento di alberi programmato dall’Anas, e oltretutto sarebbe lo stesso Codice della Strada a vietare la presenza di alberi all’interno delle fasce di rispetto. Il secondo motivo è che la tutela paesaggistica delle strade, quando esistenti da più di 70 riguarderebbe, e loro pertinenze, secondo i ricorrenti, è ammissibile solo strade di “interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

Il 25 marzo 2022 arriva la decisione del Tar, presieduto da Umberto Realfonzo, che ha quindi ritenuto il ricorso infondato con la seguente motivazione. 

Non è condivisibile, secondo i giudici, l’abbattimento libero di alberature che si trovano a meno di sei metri dal confine stradale. La comunicazione richiesta dall’art. 50 della l.r. n. 3/2014, la legge forestale regionale, “non è una mera formalità” e le richieste di “chiarimenti, integrazioni o modifiche” da parte della Regione sono in tal senso del tutto legittime.

“È del tutto evidente che il potere di chiedere integrazioni attribuito dalla legge all’ente destinatario della comunicazione, sottende un potere istruttorio di verifica, in concreto, della sussistenza delle condizioni per procedere all’abbattimento di alberi a bordo strada”

“Più specificamente – si spiega nella sentenza – proprio perché la l. r. n. 3/2014 persegue la tutela del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo, deve ammettersi che il confronto procedimentale, scandito dalla richiesta di chiarimenti o integrazioni successiva alla comunicazione, fra l’ente gestore delle strade e la Regione, cui competono le funzioni amministrative funzionali a detta tutela, è retto dal principio di proporzionalità che non tollera presunzioni di pericolosità di un bene da preservare (in specie il patrimonio arboreo) del quale ammette il sacrificio solo se è provato che esso sia inesorabilmente incompatibile con altri beni di rango pari o superiore (la sicurezza stradale).”
L’attività annunciata dall’Anas non è affatto libera, ma “presuppone la ponderazione di interessi pubblici concorrenti all’esito di adeguata istruttoria.” 

Una sentenza chiara e non scontata che chiarisce perfettamente che la tutela del patrimonio arboreo non è subordinata ad altri interessi. 



Fonte: https://www.laquilablog.it/alberature-stradali-anas-perde-il-ricorso-contro-la-regione-abruzzo/

Nessun commento:

Posta un commento