Ante Scriptum - Dopo che la UE ha deciso di irrogare sanzioni contro persone fisiche sgradite alle attuali cariche dell'Esecutivo UE, mi sembra indispensabile presentare una denuncia. Presentarla alla Procura presso il Tribunale di Roma nei confronti di Kallas e di Von der Leyen per concorso (solo nell'estorsione).
Ditemi cosa ne pensate e se pensate di aderire.
Livio
Bozza:
"Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
prot.dgsia.ddsc@gius Data della PEC
Data del PEC
FATTO
L'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza della UE, Kaja Kallas, domiciliata per la carica a Bruxelles in uno dei Palazzi della UE, ha firmato oltre 50 "sanzioni" contro altrettante persone fisiche residenti nella UE o extra UE.
Le "sanzioni" che comportano un divieto di circolazione nel territorio dei Paesi aderenti alla UE e nel blocco dei conti correnti e delle carte di credito del sanzionato nei territori stessi, sono state adottate, a quanto è dato sapere, su voto conforme del Consiglio dell'UE da parte della Commissione, di cui è presidente Ursula Von Der Luyen, pure domiciliata per la carica a Bruxelles, in un palazzo della UE.
Ha impressionato che tra i destinatari delle sanzioni, ci fosse, tra gli altri, anche il col. Jacques Baud, cittadino svizzero, provvisoriamente domiciliato a Bruxelles, che si è trovato improvvisamente senza mezzi di sostentamento e di fatto recluso come fosse agli arresti domiciliari. La stessa sorte è toccata ad altri, oggetto della stessa "sanzione", tra cui una cittadina svizzera e nigeriana, anch'essa colta dalle sanzioni mentre era in Belgio e dunque con gli stessi effetti subiti dal col. Jacques Baud.
Ha concorso al fatto, secondo quanto riportato, dal Fatto Quotidiano del 27 dicembre 2025, nell'articolo di Francesco Sylos Labini, a pag. 13, anche il Ministro Italiano o chi lo ha sostituito nella votazione detta.
DIRITTO
Se il fatto si è determinato, come riportato dalla stampa, si sarebbe trattato di un uso distorto e inammissibile del potere economico del Consiglio e della Commissione della UE, applicato a persone singole per ragioni politiche e di censura della loro libera espressione e del pensiero, che non risulta nei Trattati, né in quello costitutivo , né in quello di funzionamento della UE, a meno di interpretazioni cavillose, per assurdo, il cui risultato sarebbe comunque in contraddizione con i principi fondamentali di libertà e democrazia delle istituzioni comunitarie e italiane. Ciò, che determinerebbe la inconsistenza e incompatibilità di quelle interpretazioni e cavilli con l'Ordinamento della UE e, per assurdo, con l'Ordinamento Italiano Costituzionale.
Attentato contro la Costituzione dello Stato
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La decisione di applicare "sanzioni" così violente da parte della UE a persone fisiche, la cui colpa, nella maggioranza dei casi, sarebbe quella di aver espresso opinioni critiche nei confronti della Commissione, del Parlamento e del Consiglio UE o delle loro politiche, o per aver espresso giudizi in ordine alla guerra del Donbass, che non condividono la russofobia e la promozione della guerra stessa, che si sono manifestate in diverse iniziative della UE, senza che i fatti addebitati ai sanzionati siano stati valutati da un giudice, a fronte di sanzioni che, come detto, incidono violentemente sulla vita del sanzionato, privandolo della libertà di circolazione e della disponibilità del patrimonio. costituisce un sovvertimento della natura democratica del nostro Paese, oltre che della UE, sopprimendo la distinzione tra i poteri dello Stato, Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, attribuendo di fatto all'Esecutivo l'esercizio del Potere Giudiziario, in apparente violazione degli art. 24 e 25 Cost..
Si tratterebbe di un precedente gravissimo, per ottenere attraverso la riduzione o annullamento della capacità economica di un individuo la sua capitolazione morale e civile e la censura contro di lui per l'impossibilità da parte dei media e delle istituzioni culturali di accogliere e diffondere le sue opinioni, come effetto delle sanzioni stesse.
Tale condotta del Rappresentante Italiano che al Consiglio della UE avrebbe votato a favore dell'adozione delle "sanzioni" contro i privati, appare in contrasto con l'art. 283 - Attentato contro la Costituzione dello Stato, c.p., che recita:
" Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni."
La violenza delle "sanzioni" disposte dalla UE è stata descritta; è la stessa, seppure di grado astrattamente minore, che tuttavia in concreto si potrebbe manifestare in casi particolari anche più dannosa, di quella messa in atto dalle autocrazie e, nella storia romana, dalle liste di proscrizione. Essa scardina la natura democratica dello Stato e dell'Unione, e costituisce un precedente pericolosissimo, proprio in vista della guerra che esponenti del Consiglio UE hanno pronosticato entro il 2029 e la stessa UE con il programmo finanziario in favore della industria bellica ha programmato dal 2030, con il programma "Europe Readiness".
Estorsione aggravata
Sussiste anche un profilo di estorsione, ex art. 629 cp, nella auspicabile ipotesi che le "sanzioni" comminate dalla Commissione su decisione del Consiglio dell'UE siano revocabili in caso di "abiura" o comunque non siano inasprite o continuate in caso di prosecuzione delle condotte sanzionate. In tal caso è evidente l'obiettivo dell'estorsione come interruzione del comportamento critico del sanzionato, non diversamente da come avveniva nel processo inquisitorio medievale. Le condizioni di procedibilità appaiono entrambe verificabili; sia il profilo del danno del sanzionato sia il sussistere del vantaggio del pubblico ufficiale e politico, che ha con il suo voto partecipato alla decisione di comminare le "sanzioni", così afflittive e senza processo; vantaggio che conseguirebbe dalla cessazione delle critiche per le sue politiche di guerra e di finanziamento della guerra, nonostante - ed in contrasto con - l'art. 11 Cost., nonché per l'assetto antidemocratico della UE, così favorito in contrasto con gli art. 1-4 e 42 Cost.. L'estorsione sarebbe aggravata, ai sensi dell'art. 628 c.p., perché la violenza si sarebbe realizzata ponendo la vittima nello stato di incapacità di volere o di agire, e perché il fatto sarebbe commesso, almeno nel caso del col. Baud, nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Concorso nel reato di estorsione aggravata
Il concorso nel reato di estorsione aggravata si determina, secondo giurisprudenza, in presenza del correo del requisito soggettivo della volontà di determinare l'estorsione: Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 27413/2025, udienza dell’11 luglio 2025, deposito del 25 luglio 2025, ha ribadito che, ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita (Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Rv. 269117-01).
Nel caso di specie, la coscienza e la volontà di contribuire di Ursula Von der Leyen e di Kaja Callas, appaiono lampanti e dovrebbe essere avviata la procedura per la incolpazione, ancorché con l'osservanza delle guarentigie, eventualmente assentite dalle Istituzioni della UE, per il ruolo da loro svolto.
Con osservanza,
Livio Giuliani - Rete Movimento Ecologista Italiano
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