Al
Ministero dei Beni Culturali
Direzione
Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio
V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
Alla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per
la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale
mbac-sabap-vt-em@mailcert.beniculturali.it
e.p.c.
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato
Generale
Dipartimento
per il coordinamento ammnistrativo
Ufficio
per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio
Servizio
per la concertazione ammnistrativa e il monitoraggio
in
materia di territorio ambiente ed immigrazione
ufcam.dica@pec.governo.it
Oggetto:
realizzazione
di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 150 MW in area a
destinazione agricola sita nel territorio del Comune di Tuscania,
località Pian di Vico/sentenza del Consiglio di Stato Sez .IV .
2242/22 /grave danno ambientale
Con
la presente istanza le sottoscritte Associazioni, in linea con le
proprie finalità statutarie tese a tutelare l’interesse diffuso al
bene “ambiente”, inteso come l’insieme dei valori paesaggistici
e naturalistici,
denunciano
una
situazione di grave pericolo di compromissione dell’ecosistema sul
piano paesaggistico ambientale, della salubrità climatica, della
salute degli abitanti umani e non, della vita ed utilizzabilità
sostenibile del suolo,
a motivo della imminente realizzazione su terreni agricoli di
particolare pregio di impianti fotovoltaici nel territorio della
Tuscia
A
tali fini, in particolare
innanzitutto
si segnala che il Consiglio di Stato sez. con sentenza n. 2242/22
(All.A)
ha accolto il ricorso della società DCS s.r.l. avverso la
deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020.
Tale
Delibera, a sua volta, aveva accolto l’opposizione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) avverso
il rilascio alla medesima s.r.l. DCS dell’autorizzazione unica
regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra
della potenza di 150 MW in area a destinazione agricola sita nel
territorio del Comune di Tuscania, località Pian di Vico.
Il
Supremo Consesso Amministrativo ha accolto le ragioni della
ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni:
Si
tratta di aree non vincolate in cui il PTPR non ha, di per sé,
valore di autonoma apposizione di vincolo, ma di mero (e generale)
indirizzi pianificatori per gli Enti pubblici;
oltretutto,
il PTPR ammette, nell’area, impianti di tal fatta (cfr. del resto,
in termini generali, l’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003);
non
sono stati concretamente riscontrati, da parte delle competenti
strutture amministrative, effettivi impatti né in termini di
visibilità, né in punto di prospettica fertilità dei suoli,
elementi che, viceversa, si sarebbero dovuti puntualmente dimostrare
(con contestuale e precisa indicazione delle ragioni della ravvisata
insufficienza delle previste misure di mitigazione) per sostenere la
decisione di opporsi alla realizzazione dell’opera.
Ancora,
il Collegio non può non evidenziare che: il
MIBACT non ha indicato alternative meno impattanti sull’interesse
del privato, ma comunque idonee a preservare gli allegati interessi
pubblici
(ciò cui, viceversa, era certo tenuto, se non altro in omaggio al
generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa,
forgiato in sede comunitaria e per tale via penetrato direttamente
nel tessuto dell’ordinamento nazionale
();
Dalla
motivazione della sentenza emerge
un vizio nelle determinazioni assunte dall’Amministrazione Statale
e, in particolare, nel parere del MIBAC che non avrebbe specificato
gli effettivi impatti in termini di
visibilità di prospettica fertilità dei suoli né indicato
soluzioni alternative atte a preservare l’interesse paesaggistico
ambientale
La
sentenza del consiglio di Stato, quindi, non
preclude la possibilità di un nuovo procedimento di riesame su
impulso del MIBAC.
Al
riguardo va quindi in particolare evidenziato
A.
Quanto
all’impatto in termini di visibilità e paesaggistico
L’area
in esame, è classificata nel PTPR come “Paesaggio Agrario di
Valore” e “Paesaggio Agrario di continuità”
la di cui relativa disciplina è contenuta negli artt. 25 e 26 delle
norme del PTPR che condizionano gli interventi per impianti di
produzione di energia areali di “nuova realizzazione”, al “previo
accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della
compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla
realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti
ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del
contesto areale”. Inoltre sebbene il progetto non ricada
specificamente in zona di vincolo archeologico, esso interessa
tuttavia un “contesto” di interesse archeologico, rispetto al
quale ha “un’incidenza negativa” anche in considerazione del
potenziale “proliferare di progetti analoghi, l’impianto, “di
grandi dimensioni si colloca in un comprensorio [...] rappresentativo
del paesaggio agrario e silvo – pastorale della bassa Maremma
[...]”; - [...]”.
B.
Riguardo
specificamente all'impatto visivo dell’impianto della DCS S.r.l. a
Pian di Vico (Tuscania):
Visto
l'estensione
di territorio interessato
dall'impianto industriale di produzione energetica (un’area di
circa 2,5 km per 1 km), a tutti gli effetti si sostituisce con
strutture industriali un paesaggio di grande valore con
caratteristiche morfologiche non dissimili ai pregiati e celebrati
paesaggi toscani.
I
quadri visivi esistenti
[Pian di Vico, All.1, e d‘intorni All.2,] sarebbero sostituiti con
distese di fotovoltaico [esempio quelle esistenti nella Tuscia, A
volte questi vengono schermati da schermature arboree monospecifiche
e lineari che tentano di nascondere le distese di fotovoltaico che
sostituiscono i paesaggi pregiati antecedenti. I paesaggi rurali di
grande suggestione, sostituiti dalle distese di pannelli
fotovoltaici lo sarebbero per un tempo tale da rendere la
trasformazione non reversibile nell'arco di tempo della vita dei
residenti – stakeholders. Interi paesaggi scomparsi (inghiottiti)
sotto i pannelli e dietro le siepi e recinzioni con telecamere e
segnali di divieti.
3.
Le
strutture annesse all'impianto quali tralicci, siepi e recinzioni con
videocamera e numerosi segnali
di divieto snaturano totalmente l'esperienza emozionale del
viaggiatore che percorre la campagna pristine intorno a Tuscania. In
tale modo grandi porzioni del territorio (quelle occupate dagli
impianti e le aree tra gli stessi impianti) vengono alterate
irrimediabilmente per gli utilizzatori del territorio - in
particolare la percezione del territorio essenziale nell'esperienza
paesaggistica.
4.
L'impatto
paesaggistico e ambientale dell'impianto in oggetto
(e l'apposita VIA) va considerato anche nell'ottica del cumulo di
progetti richiesti nell'area – il che non è stato fatto. Alla luce
della quantità irragionevole di impianti richiesti nella zona e del
fatto che l'area adiacente di Montalto [All.3] è già stata coperta
di impianti fotovoltaici industriali ed eolici (che permettono alla
provincia di superare gli obbiettivi fissati dalla UE per il 2030),
appare chiaro che l'impatto paesaggistico e ambientale dell'impianto
di Pian di Vico va valutato nel contesto del cumulo di progetti e
dell'importante sprawl energetico che le accompagna. Tutto ciò in
accordo con la definizione stessa della VIA che stipula chiaramente
la necessità di prendere in considerazione il cumulo dei progetti.
5.
Riguardo
all'impatto paesaggistico da luoghi di alto valore panoramico
(in altezza rispetto all'impianto), si segnale la località
Montebello che verrà il suo panorama a ovest irrimediabilmente
alterato. La presenza del parco eolico di Arlena Tessennano ha
tuttora un effetto contenuto e circoscritto e la sua estetica
industriale non stravolge la natura rurale della provincia. Questo
non sarebbe più vero se all'impianto eolico esistente ci si
aggiungono (sotto e intorno) altre strutture industriali di
produzione energetica – altro sprawl energetico creando effetto
selva.
C.
Quanto all’impatto su fertilità dei terreni e sull’ambiente in
senso più generale.
I
lotti interessati “costituiscono un’area agricola di vastissime
proporzioni direttamente contermini con parti di territorio vincolate
ope legis [...]”
-
tra i fattori di vulnerabilità del “Paesaggio Agrario di
Continuità” e del “Paesaggio Agrario di Valore” vi sono “le
modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale, la
modificazione dei caratteri strutturanti il territorio agricolo, la
riduzione del suolo agricolo e l’intrusione di elementi estranei o
incongrui [...]”;
-
le dimensioni “sproporzionate e spropositate dei campi fotovoltaici
operano una vera cesura, discontinuità, interruzione e modificazione
dei caratteri strutturanti il territorio agricolo [...]”;
-
le opere in progetto “soprattutto per estensione ma anche per
tipologia e materiali utilizzati nonché per le ricadute che un
indotto industriale di tale portata avrebbe sul territorio” non
appaiono compatibili con gli obiettivi di tutela “in relazione ai
valori riconosciuti al contesto agrario specifico.
D.
Quanto
a conseguenze sull’attuale politica della transizione ecologica
Emergono
una serie di punti critici nel contesto dell’attuale politica della
transizione ecologica fondata sostanzialmente sull'aumento
esponenziale di LBR senza pianificazione al livello regionale
(europeo e internazionale) secondo le vecchie leggi di mercato
ridefiniti dalle nuove tendenze – partenariati “pubblico-privato”.
1.
Criticità ambientali e tecniche
a.
Il
consumo di suolo e la frammentazione dell'habitat.
Una
criticità fondamentale (forse la più importante) dello sviluppo
delle LBR (Land Based Renewables) è il consumo di suolo. Il suolo
considerato una risorsa sostanzialmente non rinnovabile [4,5,6]
viene compromesso per l'istallazione di sistemi di produzione
reputati da fonte rinnovabile. Questo conflitto – una risorsa
“rinnovabile” che compromette una risorsa “non rinnovabile”
pone un serio dilemma da un punto di vista ambientale ma anche
giuridico a priori. Inoltre, la principale causa di perdita di
biodiversità e di estinzione delle specie sono il consumo di suolo e
la frammentazione dell'habitat [7].
D'altronde, le Fer vengono paradossalmente (nessuno le vuole vicino a
casa e i costi in zone peri o intra urbane sarebbero più alti)
collocate proprio nelle aree meglio preservate, più lontane dalle
abitazioni, che sono anche le aree di maggior tranquillità per la
fauna e la flora. È vero che l'agricoltura, e in particolare quella
non biologica, ha anche un impatto sulla biodiversità, ma punto
primo, le aree rurali Italiane sono generalmente intensamente
frammentate da zone boschive o incolte e non sono un ostacolo
importante per la fauna e la flora. Punto secondo, il consumo di
suolo spingerà a ulteriori espansioni o al contrario ad un
progressivo abbandono dell'attività agricola che è una risorsa
strategica.
b.
Dubbi
espressi nella fattibilità degli scenari 100% rinnovabili per
l'approvvigionamento
elettrico legati alla bassa densità energetica dei sistemi LBR, alla
loro natura intermittente, e alla relativa disponibilità reale di
suolo nel caso Italia [8].
c.
Assenza
di regole chiare in materia di ripristino delle aree alterate dagli
impianti.
Appare
chiaro che il deposito di garanzia sia l'unico modo di garantire il
tentativo di ripristino dei siti colonizzati dalle FER. [9]
d.
Nel
caso degli aerogeneratori industriali appare probabile
che oltre al fatto che l'Italia rappresenta mediamente un’area di
scarsa ventosità [10], con conseguenza l'istallazione di sistemi al
limite della viabilità ambientale ed economica. Oltre all'EROEI
effettivo al limite per il fotovoltaico e l'eolico e agli impatti
legati alla fase estrattiva, la diffusione di aerogeneratori
industriali in quantità esagerate e su importanti superfici
rappresenta potenzialmente il rischio di creare seri problemi di
circolazione atmosferica e di desertificazione a livello locale e
regionale [11,12,13].
e.
Dubbi
sulla pertinenza strategica di puntare su una strategia di
rinnovabili sproporzionata
rispetto alle caratteristiche della rete [cf. citazione di Cingolani
in alto] e della fonte (intermittente), guidata essenzialmente da
meccanismi predatori e speculativi.
f.
Seri
dubbi sulla risorsa delle biomasse forestali
come fonte rinnovabile [14] e in particolare nel contesto di crisi
ambientale e climatica.
2.
Criticità
normative
Il
PNIEC precisa quanto segue ():
In aggiunta, si presterà la dovuta attenzione per assicurare la
compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli
obiettivi di tutela del paesaggio, di qualità dell’aria e dei
corpi idrici, di salvaguardia della biodiversità e di tutela del
suolo. Il Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 luglio 2015, n.
3652.
Alla
funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di
attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento
o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di
volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione,
nella traduzione provvedimentale, condurrebbe illegittimamente a dare
minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del
bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse
pubblico alla trasformazione del territorio. Invero, il parere in
ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto
strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove
l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti
ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra
l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico:
valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che
sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore
protetto ().
La
norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e
del patrimonio storico e artistico della Nazione - e questo richiede,
a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano
valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di
interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili
di particolare importanza.
Questa
caratterizzazione tecnica del giudizio di compatibilità da parte
degli organi del MIBAC (che concerne tutti gli elementi di impatto
dell'intervento sul paesaggio: non solo localizzazione, densità e
volumi ma anche e soprattutto linee, forme, materiali, ingombro,
disposizione etc.) non viene meno - a pena di disattendere contenuto
e particolare rilievo dell'art. 9 Cost. - in procedimenti
semplificatori per opere considerate dalla legge di particolare
significato, come quello dell'art. 1-sexies ().
3.Trasparenza
e chiarezza sulla strategia per la transizione ecologica.
Apparente
incoerenza o assenza/debolezza di strategie alternative e innovative
necessarie per una vera transizione ecologica. In altre parole
vediamo una fissazione sul FV ed eolico in assenza di presa in
considerazione di studi seri su effetti collaterali delle LBR
indiscriminate, e non vediamo enfasi su una moltitudine di azioni che
dovrebbero essere centrali in una vera transizione ecologica:
trasporto
pubblico, biometano, carbon Capture, canapa, incongruenze nel 110%,
assenza di strategia per tutela del suolo e risorse idriche
(principali rischi climatici e strategici/desertificazione,) assenza
di strategie per la biosfera vegetale, riduzione dei pesticidi,
miglioramento delle pratiche agricole, architettura low/zero carbon e
strategie per la gestione del patrimonio forestale e del legno
(materiale di costruzione di maggior interesse). Sembra che la
fissazione su FV ed eolico sia di natura ideologica. In questo
contesto di transizione ecologica “selettiva”, esiste una
garanzia fideiussoria in caso di fallimento massiccio della strategia
di transizione ecologica? In caso di danni alle comunità e alla
biodiversità nonché accelerazione esponenziali della
desertificazione o della crisi alimentare/agricola, riduzione della
qualità di vita ecc.?
4.
Criticità di inefficienza ed incoerenze strategiche
Inoltre
e non ultimo, le individuate “criticità e incoerenze
ambientali/strategiche” risultano alquanto più gravi visto che
vengono massicciamente incentivate utilizzando soldi pubblici ().
5.
Quanto alle soluzioni alternative meno impattanti
A)
Occorre
considerare
al riguardo che il DGR n. 656 del 17 ottobre 2017 di aggiornamento
del Piano energetico regionale, valutato
favorevolmente
in sede di VAS (determinazione n. G08958 del 17 luglio 2018) pone tra
gli obiettivi strategici del Piano lo sviluppo delle Fonti di Energia
Rinnovabile a basso impatto ambientale con particolare riferimento al
fotovoltaico sulle coperture degli edifici e con particolare
attenzione al patrimonio edilizio a uno e due piani (al di fuori dei
centri storici) nelle aree produttive degradate tipicamente dotate di
suolo pertinenziale disponibile in prossimità; 12/4/2021 -. circa la
localizzazione di impianti di produzione FER, è previsto che si
debba ridurre al minimo il consumo di suolo, favorendo il riutilizzo
di aree già degradate, nonché lo sfruttamento di infrastrutture già
esistenti, nel rispetto del contesto storico, naturale e
paesaggistico; la localizzazione “a terra” è prevista solo per
il mini e il micro eolico, mentre negli altri casi gli impianti
vengono localizzati in aree marginali o già ambientalmente degradate
da attività antropiche
b)
Va infine evidenziato che nella materia di cui trattasi «il
legislatore statale ha trovato un punto di equilibrio» tra valori
costituzionali “potenzialmente antagonistici”, nell’art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento volto al
rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ,
«la norma richiamata è volta, da un lato, a realizzare le
condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca
all’aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili [...]
sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di
determinate aree; e, dall’altro lato, a evitare che
una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri
valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto
paesaggistica, del territorio
(ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n.
107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282
del 2009)» (Corte Cost., sentenza n. 199 del 2014). 12/4/2021 Tra i
criteri localizzativi dettati in sede statale, l’art. 12, comma 7,
della più volte citata l. n. 387 del 2003, stabilisce che
“Nell’ubicazione in zone agricole di impianti di produzione di
energia elettrica si dovrà tenere conto delle disposizioni in
materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento
alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla
tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e
8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo
14”.
Tutto
ciò premesso e considerato,
che
le
Associazioni ritengono che
i
fattori esposti evidenzino un grave ed immanente pregiudizio e non
già solo sul piano paesaggistico, ma anche su quello ambientale
(per le modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e
colturale), della morfologia del suolo (la modificazione dei
caratteri strutturanti il territorio agricolo, la riduzione del
suolo agricolo e l’intrusione di elementi estranei o incongrui
l’impatto sui terreni agricoli), dell’aspetto floroarboricolo e
geologico, con delle ripercussioni evidenti e gravi ed
insostenibili su tutto l’ecosistema.
quindi,
l’eventuale inerzia dell’Amministrazione, a fronte della
segnalazione da parte delle Associazioni ambientaliste,
comporterebbe una corresponsabilità nell’aver determinato un
grave danno ambientale, non avendo adottato le necessarie iniziative
per evitare il pregiudizio della realizzazione di un impianto
fotovoltaico su un’area agricola di pregio
Per
queste ragioni
le
Associazioni in epigrafe con la presente chiedono a codesta
Amministrazione - in linea con la sentenza del Consiglio di Stato. -
di avviare un procedimento per il riesame da parte della Conferenza
di Servizi della determinazione sul rilascio alla s.r.l. DCS
dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico a terra della potenza di 150 MW in area a
destinazione agricola sita nel territorio del Comune di Tuscania,
località Pian di Vico.
In
caso di mancato riscontro sull’avvio del procedimento nel termine
nel termine di cui all’art.2 legge 241/1990, a tutela degli
interessi diffusi che sono legittimate a far valere, si riservano di
attivare le iniziative ritenute più utili ed opportune, tra cui
manifestazioni e proposte di legge, nelle quali verrà segnalato il
grave danno ambientale alle competenti autorità.
(Sta partendo l'istanza. Si raccolgono firme delle Associazioni aderenti - Info: carloc.carli@tiscali.it)
Si
allegano:
Sentenza
del Consiglio di Stato Sez .IV . 2242/22
All.1
https://mega.nz/file/yQRTyBjJ#ag7QUTRp1z9_wRwzttSYDkFK3TOA7JO5ytQc4eZ74Jc
All.2
https://mega.nz/file/rN4ADTpR#itP9FEnQFWhW2rz_tBeVJ9Widh5E3f7aiMoDvmTohQ
All.3
https://mega.nz/file/OMo3BC7B#UjRNOxlqUYK8ERqn8C3JRfVm0yn_ekBrITYdqvFvWFQ
All.4
Strategia tematica per la protezione del suolo - Bruxelles, 22.9.2006
All.5
Food and Agriculture Organization of the United Nations Soil is a
non-renewable resource. Its preservation is essential for food
security and our sustainable future - 2015
All.6
Restoring Soil Quality to Mitigate Soil Degradation by Rattan Lal
.The Ohio State University, Sustainability 2015, 7(5), 5875-5895
All.7
The
Energy Footprint: How Oil, Natural Gas, and Wind Energy Affect Land
for Biodiversity and the Flow of Ecosystem Services, Nathan F. Jones,
Liba Pejchar, Joseph M. Kiesecker, BioScience, Volume 65, Issue 3,
March 2015.
All.8
Assessing vulnerabilities and limits in the transition to renewable
energies: Land requirements under 100% solar energy scenarios Iñigo
Capellán-Péreza, Carlos de Castrob, Iñaki Artod Renewable and
Sustainable Energy Reviews 77 (2017)
All.9
American Planning Association Planning for Utility-Scale Solar Energy
Facilities PAS Memo — September/October 2019
All.10
Global Wind Atlas - https://globalwindatlas.info/
All.11
Research Suggestions for Ecological and Climatic Environmental
Effects of Wind Power, in Development in China, Zhu Rong1,Shi
Wenhui2,Wang Yang1,Wang Weisheng2,Huang Qili3, in Strategic Study of
Chinese Academy of Engineering 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 39-43
All.12
Are wind farms changing the weather?, South Cina Morning Post -
25-11-2010
All.13
Are wind farms slowing each other down?, in Science Daily,
Helmholtz-Zentrum Hereon - June 3, 2021
All.14
Does replace coal with wood lower CO2 emissions? Dynamic lifecycle
analysis of wood bioenergy
John D
Sterman1,4, Lori Siegel2 and Juliette N Rooney-Varga3 - 18 January
2018 , Environmental Research Letters, Volume 13, Number 1 –
All.15
Mappa zone idonee Prov. Viterbo – bozza di proposte a cura di
Adrian Moss e Luca Bellincioni,
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16iVfr8GI076z8jnczsxfqq59Yl1MVmB4&usp=sharing