Al Ministero dei Beni Culturali
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
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Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale
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Segretariato Generale
Dipartimento per il coordinamento ammnistrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio
Servizio per la concertazione ammnistrativa e il monitoraggio
in materia di territorio ambiente ed immigrazione
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Oggetto: realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 150 MW in area a destinazione agricola sita nel territorio del Comune di Tuscania, località Pian di Vico/sentenza del Consiglio di Stato Sez .IV . 2242/22 /grave danno ambientale
Con la presente istanza le sottoscritte Associazioni, in linea con le proprie finalità statutarie tese a tutelare l’interesse diffuso al bene “ambiente”, inteso come l’insieme dei valori paesaggistici e naturalistici,
denunciano
una situazione di grave pericolo di compromissione dell’ecosistema sul piano paesaggistico ambientale, della salubrità climatica, della salute degli abitanti umani e non, della vita ed utilizzabilità sostenibile del suolo, a motivo della imminente realizzazione su terreni agricoli di particolare pregio di impianti fotovoltaici nel territorio della Tuscia
A tali fini, in particolare
innanzitutto si segnala che il Consiglio di Stato sez. con sentenza n. 2242/22 (All.A) ha accolto il ricorso della società DCS s.r.l. avverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020.
Tale Delibera, a sua volta, aveva accolto l’opposizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) avverso il rilascio alla medesima s.r.l. DCS dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 150 MW in area a destinazione agricola sita nel territorio del Comune di Tuscania, località Pian di Vico.
Il Supremo Consesso Amministrativo ha accolto le ragioni della ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni:
Si tratta di aree non vincolate in cui il PTPR non ha, di per sé, valore di autonoma apposizione di vincolo, ma di mero (e generale) indirizzi pianificatori per gli Enti pubblici;
oltretutto, il PTPR ammette, nell’area, impianti di tal fatta (cfr. del resto, in termini generali, l’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003);
non sono stati concretamente riscontrati, da parte delle competenti strutture amministrative, effettivi impatti né in termini di visibilità, né in punto di prospettica fertilità dei suoli, elementi che, viceversa, si sarebbero dovuti puntualmente dimostrare (con contestuale e precisa indicazione delle ragioni della ravvisata insufficienza delle previste misure di mitigazione) per sostenere la decisione di opporsi alla realizzazione dell’opera.
Ancora, il Collegio non può non evidenziare che: il MIBACT non ha indicato alternative meno impattanti sull’interesse del privato, ma comunque idonee a preservare gli allegati interessi pubblici (ciò cui, viceversa, era certo tenuto, se non altro in omaggio al generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, forgiato in sede comunitaria e per tale via penetrato direttamente nel tessuto dell’ordinamento nazionale (1);
Dalla motivazione della sentenza emerge un vizio nelle determinazioni assunte dall’Amministrazione Statale e, in particolare, nel parere del MIBAC che non avrebbe specificato gli effettivi impatti in termini di visibilità di prospettica fertilità dei suoli né indicato soluzioni alternative atte a preservare l’interesse paesaggistico ambientale
La sentenza del consiglio di Stato, quindi, non preclude la possibilità di un nuovo procedimento di riesame su impulso del MIBAC.
Al riguardo va quindi in particolare evidenziato
A. Quanto all’impatto in termini di visibilità e paesaggistico
L’area in esame, è classificata nel PTPR come “Paesaggio Agrario di Valore” e “Paesaggio Agrario di continuità” la di cui relativa disciplina è contenuta negli artt. 25 e 26 delle norme del PTPR che condizionano gli interventi per impianti di produzione di energia areali di “nuova realizzazione”, al “previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto areale”. Inoltre sebbene il progetto non ricada specificamente in zona di vincolo archeologico, esso interessa tuttavia un “contesto” di interesse archeologico, rispetto al quale ha “un’incidenza negativa” anche in considerazione del potenziale “proliferare di progetti analoghi, l’impianto, “di grandi dimensioni si colloca in un comprensorio [...] rappresentativo del paesaggio agrario e silvo – pastorale della bassa Maremma [...]”; - [...]”.
B. Riguardo specificamente all'impatto visivo dell’impianto della DCS S.r.l. a Pian di Vico (Tuscania):
Visto l'estensione di territorio interessato dall'impianto industriale di produzione energetica (un’area di circa 2,5 km per 1 km), a tutti gli effetti si sostituisce con strutture industriali un paesaggio di grande valore con caratteristiche morfologiche non dissimili ai pregiati e celebrati paesaggi toscani.
I quadri visivi esistenti [Pian di Vico, All.1, e d‘intorni All.2,] sarebbero sostituiti con distese di fotovoltaico [esempio quelle esistenti nella Tuscia, A volte questi vengono schermati da schermature arboree monospecifiche e lineari che tentano di nascondere le distese di fotovoltaico che sostituiscono i paesaggi pregiati antecedenti. I paesaggi rurali di grande suggestione, sostituiti dalle distese di pannelli fotovoltaici lo sarebbero per un tempo tale da rendere la trasformazione non reversibile nell'arco di tempo della vita dei residenti – stakeholders. Interi paesaggi scomparsi (inghiottiti) sotto i pannelli e dietro le siepi e recinzioni con telecamere e segnali di divieti.
3. Le strutture annesse all'impianto quali tralicci, siepi e recinzioni con videocamera e numerosi segnali di divieto snaturano totalmente l'esperienza emozionale del viaggiatore che percorre la campagna pristine intorno a Tuscania. In tale modo grandi porzioni del territorio (quelle occupate dagli impianti e le aree tra gli stessi impianti) vengono alterate irrimediabilmente per gli utilizzatori del territorio - in particolare la percezione del territorio essenziale nell'esperienza paesaggistica.
4. L'impatto paesaggistico e ambientale dell'impianto in oggetto (e l'apposita VIA) va considerato anche nell'ottica del cumulo di progetti richiesti nell'area – il che non è stato fatto. Alla luce della quantità irragionevole di impianti richiesti nella zona e del fatto che l'area adiacente di Montalto [All.3] è già stata coperta di impianti fotovoltaici industriali ed eolici (che permettono alla provincia di superare gli obbiettivi fissati dalla UE per il 2030), appare chiaro che l'impatto paesaggistico e ambientale dell'impianto di Pian di Vico va valutato nel contesto del cumulo di progetti e dell'importante sprawl energetico che le accompagna. Tutto ciò in accordo con la definizione stessa della VIA che stipula chiaramente la necessità di prendere in considerazione il cumulo dei progetti.
5. Riguardo all'impatto paesaggistico da luoghi di alto valore panoramico (in altezza rispetto all'impianto), si segnale la località Montebello che verrà il suo panorama a ovest irrimediabilmente alterato. La presenza del parco eolico di Arlena Tessennano ha tuttora un effetto contenuto e circoscritto e la sua estetica industriale non stravolge la natura rurale della provincia. Questo non sarebbe più vero se all'impianto eolico esistente ci si aggiungono (sotto e intorno) altre strutture industriali di produzione energetica – altro sprawl energetico creando effetto selva.
C. Quanto all’impatto su fertilità dei terreni e sull’ambiente in senso più generale.
I lotti interessati “costituiscono un’area agricola di vastissime proporzioni direttamente contermini con parti di territorio vincolate ope legis [...]”
- tra i fattori di vulnerabilità del “Paesaggio Agrario di Continuità” e del “Paesaggio Agrario di Valore” vi sono “le modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale, la modificazione dei caratteri strutturanti il territorio agricolo, la riduzione del suolo agricolo e l’intrusione di elementi estranei o incongrui [...]”;
- le dimensioni “sproporzionate e spropositate dei campi fotovoltaici operano una vera cesura, discontinuità, interruzione e modificazione dei caratteri strutturanti il territorio agricolo [...]”;
- le opere in progetto “soprattutto per estensione ma anche per tipologia e materiali utilizzati nonché per le ricadute che un indotto industriale di tale portata avrebbe sul territorio” non appaiono compatibili con gli obiettivi di tutela “in relazione ai valori riconosciuti al contesto agrario specifico.
D. Quanto a conseguenze sull’attuale politica della transizione ecologica
Emergono una serie di punti critici nel contesto dell’attuale politica della transizione ecologica fondata sostanzialmente sull'aumento esponenziale di LBR senza pianificazione al livello regionale (europeo e internazionale) secondo le vecchie leggi di mercato ridefiniti dalle nuove tendenze – partenariati “pubblico-privato”.
1. Criticità ambientali e tecniche
a. Il consumo di suolo e la frammentazione dell'habitat.
Una criticità fondamentale (forse la più importante) dello sviluppo delle LBR (Land Based Renewables) è il consumo di suolo. Il suolo considerato una risorsa sostanzialmente non rinnovabile [4,5,6] viene compromesso per l'istallazione di sistemi di produzione reputati da fonte rinnovabile. Questo conflitto – una risorsa “rinnovabile” che compromette una risorsa “non rinnovabile” pone un serio dilemma da un punto di vista ambientale ma anche giuridico a priori. Inoltre, la principale causa di perdita di biodiversità e di estinzione delle specie sono il consumo di suolo e la frammentazione dell'habitat [7]. D'altronde, le Fer vengono paradossalmente (nessuno le vuole vicino a casa e i costi in zone peri o intra urbane sarebbero più alti) collocate proprio nelle aree meglio preservate, più lontane dalle abitazioni, che sono anche le aree di maggior tranquillità per la fauna e la flora. È vero che l'agricoltura, e in particolare quella non biologica, ha anche un impatto sulla biodiversità, ma punto primo, le aree rurali Italiane sono generalmente intensamente frammentate da zone boschive o incolte e non sono un ostacolo importante per la fauna e la flora. Punto secondo, il consumo di suolo spingerà a ulteriori espansioni o al contrario ad un progressivo abbandono dell'attività agricola che è una risorsa strategica.
b. Dubbi espressi nella fattibilità degli scenari 100% rinnovabili per l'approvvigionamento elettrico legati alla bassa densità energetica dei sistemi LBR, alla loro natura intermittente, e alla relativa disponibilità reale di suolo nel caso Italia [8].
c. Assenza di regole chiare in materia di ripristino delle aree alterate dagli impianti. Appare chiaro che il deposito di garanzia sia l'unico modo di garantire il tentativo di ripristino dei siti colonizzati dalle FER. [9]
d. Nel caso degli aerogeneratori industriali appare probabile che oltre al fatto che l'Italia rappresenta mediamente un’area di scarsa ventosità [10], con conseguenza l'istallazione di sistemi al limite della viabilità ambientale ed economica. Oltre all'EROEI effettivo al limite per il fotovoltaico e l'eolico e agli impatti legati alla fase estrattiva, la diffusione di aerogeneratori industriali in quantità esagerate e su importanti superfici rappresenta potenzialmente il rischio di creare seri problemi di circolazione atmosferica e di desertificazione a livello locale e regionale [11,12,13].
e. Dubbi sulla pertinenza strategica di puntare su una strategia di rinnovabili sproporzionata rispetto alle caratteristiche della rete [cf. citazione di Cingolani in alto] e della fonte (intermittente), guidata essenzialmente da meccanismi predatori e speculativi.
f. Seri dubbi sulla risorsa delle biomasse forestali come fonte rinnovabile [14] e in particolare nel contesto di crisi ambientale e climatica.
2. Criticità normative
Il PNIEC precisa quanto segue (2): In aggiunta, si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio, di qualità dell’aria e dei corpi idrici, di salvaguardia della biodiversità e di tutela del suolo. Il Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 luglio 2015, n. 3652.
Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimentale, condurrebbe illegittimamente a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio. Invero, il parere in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto (3).
La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione - e questo richiede, a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza.
Questa caratterizzazione tecnica del giudizio di compatibilità da parte degli organi del MIBAC (che concerne tutti gli elementi di impatto dell'intervento sul paesaggio: non solo localizzazione, densità e volumi ma anche e soprattutto linee, forme, materiali, ingombro, disposizione etc.) non viene meno - a pena di disattendere contenuto e particolare rilievo dell'art. 9 Cost. - in procedimenti semplificatori per opere considerate dalla legge di particolare significato, come quello dell'art. 1-sexies (4).
3.Trasparenza e chiarezza sulla strategia per la transizione ecologica.
Apparente incoerenza o assenza/debolezza di strategie alternative e innovative necessarie per una vera transizione ecologica. In altre parole vediamo una fissazione sul FV ed eolico in assenza di presa in considerazione di studi seri su effetti collaterali delle LBR indiscriminate, e non vediamo enfasi su una moltitudine di azioni che dovrebbero essere centrali in una vera transizione ecologica: trasporto pubblico, biometano, carbon Capture, canapa, incongruenze nel 110%, assenza di strategia per tutela del suolo e risorse idriche (principali rischi climatici e strategici/desertificazione,) assenza di strategie per la biosfera vegetale, riduzione dei pesticidi, miglioramento delle pratiche agricole, architettura low/zero carbon e strategie per la gestione del patrimonio forestale e del legno (materiale di costruzione di maggior interesse). Sembra che la fissazione su FV ed eolico sia di natura ideologica. In questo contesto di transizione ecologica “selettiva”, esiste una garanzia fideiussoria in caso di fallimento massiccio della strategia di transizione ecologica? In caso di danni alle comunità e alla biodiversità nonché accelerazione esponenziali della desertificazione o della crisi alimentare/agricola, riduzione della qualità di vita ecc.?
4. Criticità di inefficienza ed incoerenze strategiche
Inoltre e non ultimo, le individuate “criticità e incoerenze ambientali/strategiche” risultano alquanto più gravi visto che vengono massicciamente incentivate utilizzando soldi pubblici (5).
5. Quanto alle soluzioni alternative meno impattanti
A) Occorre considerare al riguardo che il DGR n. 656 del 17 ottobre 2017 di aggiornamento del Piano energetico regionale, valutato favorevolmente in sede di VAS (determinazione n. G08958 del 17 luglio 2018) pone tra gli obiettivi strategici del Piano lo sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile a basso impatto ambientale con particolare riferimento al fotovoltaico sulle coperture degli edifici e con particolare attenzione al patrimonio edilizio a uno e due piani (al di fuori dei centri storici) nelle aree produttive degradate tipicamente dotate di suolo pertinenziale disponibile in prossimità; 12/4/2021 -. circa la localizzazione di impianti di produzione FER, è previsto che si debba ridurre al minimo il consumo di suolo, favorendo il riutilizzo di aree già degradate, nonché lo sfruttamento di infrastrutture già esistenti, nel rispetto del contesto storico, naturale e paesaggistico; la localizzazione “a terra” è prevista solo per il mini e il micro eolico, mentre negli altri casi gli impianti vengono localizzati in aree marginali o già ambientalmente degradate da attività antropiche
b) Va infine evidenziato che nella materia di cui trattasi «il legislatore statale ha trovato un punto di equilibrio» tra valori costituzionali “potenzialmente antagonistici”, nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, , «la norma richiamata è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all’aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili [...] sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; e, dall’altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)» (Corte Cost., sentenza n. 199 del 2014). 12/4/2021 Tra i criteri localizzativi dettati in sede statale, l’art. 12, comma 7, della più volte citata l. n. 387 del 2003, stabilisce che “Nell’ubicazione in zone agricole di impianti di produzione di energia elettrica si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.
Tutto ciò premesso e considerato, che le Associazioni ritengono che
i fattori esposti evidenzino un grave ed immanente pregiudizio e non già solo sul piano paesaggistico, ma anche su quello ambientale (per le modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale), della morfologia del suolo (la modificazione dei caratteri strutturanti il territorio agricolo, la riduzione del suolo agricolo e l’intrusione di elementi estranei o incongrui l’impatto sui terreni agricoli), dell’aspetto floroarboricolo e geologico, con delle ripercussioni evidenti e gravi ed insostenibili su tutto l’ecosistema.
quindi, l’eventuale inerzia dell’Amministrazione, a fronte della segnalazione da parte delle Associazioni ambientaliste, comporterebbe una corresponsabilità nell’aver determinato un grave danno ambientale, non avendo adottato le necessarie iniziative per evitare il pregiudizio della realizzazione di un impianto fotovoltaico su un’area agricola di pregio
Per queste ragioni
le Associazioni in epigrafe con la presente chiedono a codesta Amministrazione - in linea con la sentenza del Consiglio di Stato. - di avviare un procedimento per il riesame da parte della Conferenza di Servizi della determinazione sul rilascio alla s.r.l. DCS dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 150 MW in area a destinazione agricola sita nel territorio del Comune di Tuscania, località Pian di Vico.
In caso di mancato riscontro sull’avvio del procedimento nel termine nel termine di cui all’art.2 legge 241/1990, a tutela degli interessi diffusi che sono legittimate a far valere, si riservano di attivare le iniziative ritenute più utili ed opportune, tra cui manifestazioni e proposte di legge, nelle quali verrà segnalato il grave danno ambientale alle competenti autorità.
(Sta partendo l'istanza. Si raccolgono firme delle Associazioni aderenti - Info: carloc.carli@tiscali.it)
Si allegano:
Sentenza del Consiglio di Stato Sez .IV . 2242/22
All.1 https://mega.nz/file/yQRTyBjJ#ag7QUTRp1z9_wRwzttSYDkFK3TOA7JO5ytQc4eZ74Jc
All.2 https://mega.nz/file/rN4ADTpR#itP9FEnQFWhW2rz_tBeVJ9Widh5E3f7aiMoDvmTohQ
All.3 https://mega.nz/file/OMo3BC7B#UjRNOxlqUYK8ERqn8C3JRfVm0yn_ekBrITYdqvFvWFQ
All.4 Strategia tematica per la protezione del suolo - Bruxelles, 22.9.2006
All.5 Food and Agriculture Organization of the United Nations Soil is a non-renewable resource. Its preservation is essential for food security and our sustainable future - 2015
All.6 Restoring Soil Quality to Mitigate Soil Degradation by Rattan Lal .The Ohio State University, Sustainability 2015, 7(5), 5875-5895
All.7 The Energy Footprint: How Oil, Natural Gas, and Wind Energy Affect Land for Biodiversity and the Flow of Ecosystem Services, Nathan F. Jones, Liba Pejchar, Joseph M. Kiesecker, BioScience, Volume 65, Issue 3, March 2015.
All.8 Assessing vulnerabilities and limits in the transition to renewable energies: Land requirements under 100% solar energy scenarios Iñigo Capellán-Péreza, Carlos de Castrob, Iñaki Artod Renewable and Sustainable Energy Reviews 77 (2017)
All.9 American Planning Association Planning for Utility-Scale Solar Energy Facilities PAS Memo — September/October 2019
All.10 Global Wind Atlas - https://globalwindatlas.info/
All.11 Research Suggestions for Ecological and Climatic Environmental Effects of Wind Power, in Development in China, Zhu Rong1,Shi Wenhui2,Wang Yang1,Wang Weisheng2,Huang Qili3, in Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 2018, Volume 20, Issue 3, Pages 39-43
All.12 Are wind farms changing the weather?, South Cina Morning Post - 25-11-2010
All.13 Are wind farms slowing each other down?, in Science Daily, Helmholtz-Zentrum Hereon - June 3, 2021
All.14 Does replace coal with wood lower CO2 emissions? Dynamic lifecycle analysis of wood bioenergy
John D Sterman1,4, Lori Siegel2 and Juliette N Rooney-Varga3 - 18 January 2018 , Environmental Research Letters, Volume 13, Number 1 –
All.15 Mappa zone idonee Prov. Viterbo – bozza di proposte a cura di Adrian Moss e Luca Bellincioni,
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16iVfr8GI076z8jnczsxfqq59Yl1MVmB4&usp=sharing
Sul punto cfr. art. 1 l. n. 241 del 1990
Il nuovo PER Lazio (2017, in iter di approvazione dalla Regione) sancisce che le aree in cui si possono autorizzare impianti a terra debbono essere "già degradate e libere da vincoli"
La sentenza (sentenza C.D.S. Del 12/04/2021 - N. 02983/2021REG.PROV.COLL. N. 05706/2020 REG.RIC., Limes 1, Tuscania) sancisce che il ministero non può bloccare un impianto energetico se non è incluso in un’area definita come non idonea. Si deduce che, al contrario, in assenza di definizione di Aree idonee, non si può autorizzare impianti.
Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale fa eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili (cfr. Corte cost., 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno 1986, n. 151; 10 marzo 1988, n. 302; SEZ. VI, 18 aprile 2011, n. 2378).
Va infine evidenziato che ,in recepimento della Direttiva RED II, il D.lgs. n. 199/2021 Titolo III, Capo I, rubricato "autorizzazioni e procedure amministrative", all'articolo 20, demanda ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata la fissazione dei principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. I decreti sono da adottare entro il 13 giugno 2022 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs., intervenuta il 15 dicembre 2021).
Vengono spontanee le seguenti domande e criticità:
- Perché non vengono coinvolti I stakeholders della tutela del paesaggio (Italia Nostra, fotografi, proprietari di agriturismi, operatori turistici) nella definizione di aree idonee/non idonee per gli impianti FER? In particolare, i tecnici coinvolti nella scelta di aree idonee/non idonee fanno dei sopralluoghi in persona nei territori studiati?
- Come possiamo definire le stesse aree non idonee – sono troppe? La definizione di zone idonee e non idonee rappresenta un doppio lavoro. Appare chiare che definire le zone idonee è molto meno impegnativo che definire le zone non idonee. Questo rappresenta un controsenso evidente e appare razionale che vengono definite esclusivamente le zone idonee in accordo con le soprintendenze e stakeholders.
- Tenendo conto della natura non rinnovabile del suolo e del fatto che la risorsa in oggetto è limitata, particolarmente in questo periodo di crisi di approvvigionamento del grano (Ucraina) e delle risorse primarie, viene spontanea la domanda: decade la classificazione del fotovoltaico come fonte rinnovabile se questo viene messo a terra su suolo fertile o di alta biodiversità e capacità di cattura del CO2 – e compromette una risorsa non rinnovabile (il suolo)?
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