Secondo la Corte di Cassazione, per l'accertamento del disturbo della quiete pubblica (art.659 c.p.), non sempre è necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuata con verifica strumentale e conseguente perizia o consulenza tecnica
Aumenta sempre più il numero dei cittadini disturbati da rumori prodotti in ambito condominiale; accade talvolta che questi rumori derivino da comportamenti di singoli condomini o famiglie, che hanno "stili di vita" nella quotidianità particolarmente rumorosi ed in grado di determinare un forte disturbo della quiete dei vicini di casa e talvolta persino di persone che si trovano all'esterno.
A questo proposito, alla fine di febbraio 2018, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha avuto modo di pronunciarsi (sentenza n. 9361/2018) valutando un caso di rumore notturno in ambito condominiale; in particolare si trattava di urla e schiamazzi con rottura di vetri prodotti da un condomino e percepiti sia all’interno che all’esterno del condominio.
In quest'occasione, la Corte di Cassazione ha affermato che, per determinare l’esistenza di rumori prodotti in ambito condominiale, non sempre è necessaria una verifica strumentale con perizia o consulenza tecnica che attesti il superamento della normale tollerabilità.
Quest'ultima, con la conseguente configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica ex art 659 cp, può essere determinata dai giudici anche basandosi sulle dichiarazioni dei presenti in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.
La sentenza della Corte di Cassazione, n. 9361/2018, ci fornisce l'occasione per rinnovare le informazioni contenute nel nostro opuscolo informativo “Chi fa cosa in Toscana – rumori condominiali” dove indichiamo cosa fare in caso di
A questo proposito, alla fine di febbraio 2018, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha avuto modo di pronunciarsi (sentenza n. 9361/2018) valutando un caso di rumore notturno in ambito condominiale; in particolare si trattava di urla e schiamazzi con rottura di vetri prodotti da un condomino e percepiti sia all’interno che all’esterno del condominio.
In quest'occasione, la Corte di Cassazione ha affermato che, per determinare l’esistenza di rumori prodotti in ambito condominiale, non sempre è necessaria una verifica strumentale con perizia o consulenza tecnica che attesti il superamento della normale tollerabilità.
Quest'ultima, con la conseguente configurabilità del reato di disturbo della quiete pubblica ex art 659 cp, può essere determinata dai giudici anche basandosi sulle dichiarazioni dei presenti in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.
La sentenza della Corte di Cassazione, n. 9361/2018, ci fornisce l'occasione per rinnovare le informazioni contenute nel nostro opuscolo informativo “Chi fa cosa in Toscana – rumori condominiali” dove indichiamo cosa fare in caso di
- schiamazzi e urla determinati dai vicini di casa o condomini
- rumori provenienti da televisioni, radio, strumenti musicali, presenti in abitazioni
- rumori prodotti da macchinari/strumentazione a servizio del condominio o di civili abitazioni (es pompe di sollevamento dell’acqua, condizionatori d’aria, ascensori e simili).
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