domenica 18 gennaio 2015

Pistoia. Primo stop legale ai pesticidi chimici




Il Tribunale di Pistoia con sentenza del 26/8/2014 ha
ordinato ad un viticoltore di Quarrata (PT) di eseguire i
trattamenti antiparassitari con modalità tese a contenere le
immissioni di sostanze nocive nella proprietà del vicino (lenta
velocità del mezzo di distribuzione, bassa pressione,
orientamento dei bocchettoni di irrorazione in direzione
opposta al confinante).

Per la prima volta il giudice, riconoscendo l'applicabilità
dell'art. 844 del codice civile, dichiara l'intollerabilità delle
immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino ordinando al produttore di vino di
trattare il proprio vigneto con accorgimenti che riducano gli impatti derivanti dall'uso di
fitosanitari.

Il ricorso al Tribunale di Pistoia
La controversia nasce da un cittadino di Quarrata (PT) nei confronti di un vigneto
confinante con la sua proprietà. Il cittadino si è ritenuto danneggiato dalla quantità di
diserbanti e/o pesticidi che si depositavano nei suoi terreni, diffondendosi anche
all'interno della propria abitazione. Ciò lo aveva portato ad interrompere la coltivazione
dell'orto ed a tenere chiuse le finestre di casa. Aveva anche fatto analizzare un
campione di insalata prelevata dal proprio orto con risultati che evidenziavano la
presenza di rame in concentrazione significativa, mentre rame e pesticidi erano stati
rinvenuti in un campione di erba prelevato nella zona di confine.
Si è quindi rivolto al Tribunale di Pistoia per accertare l'intollerabilità delle immissioni di
sostanze nocive (pesticidi, diserbanti, insetticidi, ecc) provenienti dal terreno adibito a
vigna e per chiedere:
- di individuare la conseguente responsabilità del proprietario del vigneto;
- il risarcimento dei danni dovuti alla compromissione delle proprie abitudini di vita;
- di ordinare l'immediata cessazione delle immissioni dovute all'effetto deriva mediante
inibizione all'uso dell'atomizzatore in una zona, cosiddetta cuscinetto, di almeno 50
metri dal confine.

Il giudice ha disposto accertamenti tecnici del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) per
verificare l'eventuale “effetto deriva”, cioè il deposito nel terreno del vicino delle
sostanze antiparassitarie utilizzate dal viticoltore. Il CTU ha concluso che risulta
impossibile individuare una modalità di irrogazione tale da escludere del tutto il rischio di
effetto deriva, però ha indicato una serie di accorgimenti che lo possono ridurre notevolmente. Questi accorgimenti sono gli stessi assunti nella sentenza giudiziaria di
Pistoia (tipo di distribuzione, pressione ed orientamento del getto, velocità di
avanzamento).

Pertanto il CTU ha stabilito che i trattamenti antiparassitari eseguiti dal viticoltore hanno
effettivamente provocato l'immissione delle sostanze nella proprietà confinante, ma ha
anche dimostrato che diverse modalità di irrorazione dei fitosanitari potevano rendere
praticamente irrilevante la loro deriva.

Necessità di contemperare le esigenze della produzione vinicola con le ragioni
della proprietà del vicino.

Il giudice, richiamandosi agli orientamenti della Corte di Cassazione ha ritenuto
necessario contemperare le esigenze della produzione vinicola con le ragioni della
proprietà del vicino individuando quelle cautele che da un lato consentano la
prosecuzione dell'attività agricola implicante gli usuali trattamenti antiparassitari e
dall'altro, assicurino la piena tutela della salute del vicino.

Decisione del Tribunale di Pistoia
Il giudice ha quindi deciso:
- di dichiarare, ex art. 844 del codice civile, l'intollerabilità delle immissioni di sostanze
tossiche nel fondo del vicino e di ordinare al viticoltore l'esecuzione dei trattamenti
antiparassitari con modalità che ne riducano gli impatti;
- di rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto tale
fattispecie non rientrava nei casi tassativamente previsti dalla legge;
- di condannare il produttore vinicolo al pagamento delle spese processuali e di
consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice non ha invece accolto la richiesta del cittadino di vietare l'uso dei fitofarmaci in
una zona cuscinetto indicata dal richiedente in almeno 50 metri dal confine.
Su questo ultimo punto diverso è stato il pronunciamento del TAR di Trento che, in
materia di distanza, con sentenza del 14/1/2012, respingendo in parte il ricorso di un
gruppo di coltivatori di mele del Comune di Malosco (TN) ed applicando il principio di
precauzione, ha di fatto confermato la legittimazione del comune a stabilire limiti di
distanza di nebulizzazione dalle abitazioni, in quel caso fissato in 50 metri.
Limitare l'uso dei fitofarmaci.

La sentenza sancisce una battuta di arresto all'uso dei pesticidi in agricoltura e potrebbe
sollecitare una maggiore attenzione delle autorità sull'incremento dell'uso dei diserbanti
e sugli effetti negativi che può provocare sulla biodiversità, sugli equilibri ecologici, sulla
fauna e flora e sulle acque destinate alla potabilizzazione.

Il monitoraggio di ARPAT del 2013 sulle acque destinate alla potabilizzazione evidenzia
un deciso incremento di analisi che hanno rilevato la presenza di residui di fitofarmaci
nelle acque superficiali e sotterranee destinate alla produzione di acque potabili.
Su questo incremento dei residui di fitofarmaci l'Agenzia ha chiesto attenzione ai
gestori dei servizi idrici ed alle ASL inviando la propria relazione a Regione, ASL, Comuni
e Gestori dei servizi idrici.

Verso zero pesticidi?
Con decreto del 22/1/2014, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro
della salute ha adottato il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari.

In Parlamento risultano depositati disegni di legge per limitare l'impiego di sostanze diserbanti chimiche e per regolamentarne l'uso nelle operazioni di manutenzione
ordinaria delle strade urbane ed extraurbane e delle aree destinate a verde urbano
Il tema sembra essere all'attenzione delle autorità ed anche la sentenza del Tribunale di
Pistoia potrebbe favorire questo processo virtuoso verso zero pesticidi.

L'art. 19 del D.lgs.152/2012 ha stabilito che dal 1/1/2014 gli utilizzatori professionali di
prodotti fitosanitari sono obbligati ad applicare i principi generali della difesa integrata che
prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e
delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di
coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per
la salute umana e per l'ambiente.

L'agricoltura biologica potrà in futuro diventare un obbligo anziché un'opzione?

Testo a cura di Tania Scardigli  - Arpat Toscana


art. 844 del codice civile: Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Decreto Legislativo 14/8/2012 n. 150 – Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

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