sabato 4 marzo 2017

Testo base pdl agricoltura biologica - Termine emendamenti


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Vi informiamo che  a oggi sulla pdl agricolture contadine ancora non c'è una bozza da poter prendere come testo base elaborato dalla commissione agricoltura.

Intanto vi  segnaliamo di seguito  il testo unificato della pdl  sul biologico. "Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico" (C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello),

Già formalmente approvato in commissione agricoltura e sul quale siamo stati invitati a fornire osservazioni e contributi critici o integrativi in vista della fase emendativa fra poche settimane.

Se vorrete dare i vostri, tramite il gruppo legislazione della nostra campagna contadina, li inoltreremo ai parlamentari che ce li hanno richiesti.

Ufficio stampa campagna contadina 

Campagna Contadina  - agribioer@email.it




Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico C. 302 Fiorio, C. 3674 Castiello


Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base


TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

La presente legge è volta a definire, nell’ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura effettuata con metodo biologico:

- il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

- i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato;

- gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l’impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall’articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, fornendo in tale ambito appositi servizi eco-sistemici. A tal fine, lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta ad all’incremento, nell’ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di soggetti e punti di aggregazione del prodotto e di filiere chiuse.

3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici, applicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento n. 834 del 2007, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.



TITOLO II

AUTORITA' NAZIONALI E LOCALI E ORGANISMI DI SETTORE

Art. 2.

(Autorità nazionale).

1.Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura effettuata con metodo biologico, nonché l'autorità competente responsabile dell’attuazione della normativa europea.



Art. 3.

(Autorità locali).

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura effettuata con il metodo biologico.



TITOLO II

ORGANISMI DI SETTORE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 4.

(Comitato per l'agricoltura biologica).

1. Fatte salve le competenze del Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali del 9 aprile 2013, n. 631, è istituito presso il Ministero il Comitato per l'agricoltura biologica, al quale sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l’agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, che è contestualmente soppresso.

2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero competente ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative nell’ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministro», gli indirizzi per la ricerca nell’ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti.

4. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti, con decreto del Ministro possono essere costituite all'interno del Comitato per l'agricoltura biologica e su sua proposta, commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.

5. La partecipazione al Comitato per l'agricoltura biologica e alle commissioni tecniche istituite ai sensi del comma 4 non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Art. 5.

(Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici).

Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici, che aggiorna annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse e secondo le modalità indicate all’articolo 6.



TITOLO III

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Art. 6

(Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica)

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 204/1 del 1º luglio 2014.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento:

a) del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all’articolo 5;

b) di programmi di ricerca e innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2, lettera d);

c) di interventi volti a incentivare la costituzione di soggetti e punti di aggregazione del prodotto e la struttura e la configurazione di filiere;

d) di interventi volti al sostegno, tecnico amministrativo alle aziende che avviano la conversione della produzione verso il metodo biologico;

e) di strumenti finalizzati alla formazione teorico-pratica degli operatori incaricati di svolgere i prescritti controlli ispettivi;

f) di strumenti per l’educazione al consumo dei prodotti biologici;

g) di contributi a enti e istituzioni pubblici e a soggetti privati operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati, prodotti biologici privilegiandone l'acquisizione dal territorio circostante;

h) di contributi agli enti locali che adottano apposite misure per assicurare che nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde, di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi destinate ad attività scolastiche e in quelle comunque destinate alla fruizione da parte dei minori in età scolare, siano adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico;

i) di strumenti di informazione per gli operatori dell’agricoltura biologica, destinando una quota parte delle risorse, da individuare con il decreto di cui al comma 3, al finanziamento del SINAB – Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica -, sulla base di progetti predisposti annualmente da ISMEA, al fine di raccogliere, elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore dell'agricoltura biologica;

l) di strumenti per il miglioramento del sistema di controllo.

3. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato e le regioni, determina – tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7, comma, 2, lettera d) - la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese ammissibili a valere sulla quota della dotazione del Fondo.

4. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’accertata omissione del versamento del contributo di cui al richiamato articolo 59, comma 1, è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto, comporta una sanzione pari la doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; il versamento effettuato dopo la scadenza indicata al primo periodo è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro trasmette lo schema di decreto di cui al comma 3 alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 7

(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola)


Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura effettuata con metodo biologico.

Per le finalità di cui al comma 1:

sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso lo stimolo a realizzare dottorati di ricerca e di master in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura effettuata con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia degli atenei italiani e prevede meccanismi per l’aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici;

è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo finalizzate alle attività di ricerca del CNR. A tal fine, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, è comprensiva della somma, nella misura massima ivi determinata, a favore delle predette attività;

sono previsti, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, predisposto ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura effettuata con metodo biologico;

è destinato almeno il 30% delle risorse confluite nel Fondo di cui all’articolo 6 al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico. Nell’ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell’articolo 5, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata tri –quinquennale, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all’uopo assicurando un adeguato ristoro alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione ed a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all’articolo 9.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.8

(Formazione professionale)

Lo Stato promuove e incoraggia la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato e le regioni, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 9

(Distretti biologici).

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali sia significativa:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

2. I distretti biologici si caratterizzano per l’integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e le aree ricadenti nella rete Natura 2000 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive integrazioni e modificazioni.

3. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente e le diversità locali;

c) agevolare e semplificare per gli agricoltori biologici ricadenti nel distretto l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici realizzati;

f) promuovere e sostenere le attività collegate all’agricoltura biologica, quali tra gli altri, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;

g) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi più contenuti, dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell’acquacoltura realizzati con il metodo biologico.

3. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni di prodotto e i soggetti pubblici e privati che ricadono nell’ambito del distretto biologico possono costituire un Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative.

4. Il Comitato direttivo del distretto biologico avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti ricadenti nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.

5. Il Ministero, attraverso lo strumento della Rete Rurale Nazionale, promuove, anche attraverso il proprio sito internet, la divulgazione delle “migliori pratiche” messe in atto nei distretti biologici, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti. Implementa altresì il sito internet della Rete Rurale Nazionale con schede dedicate ai distretti biologici che contengono informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti le attività, i progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

6. Le regioni possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti da assegnare a progetti presentati da imprese singole o associate e da enti locali ricadenti nel territorio del distretto biologico.


Art. 10

(Intese e protocolli di filiera).


1. Le filiere biologiche sono costituite al fine di perseguire almeno uno dei seguenti fini:

a) promuovere l'approccio di filiera con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c)conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali, contribuendo ad una riduzione nell’approvvigionamento di materie prime da Paesi terzi;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all’agricoltura biologica, quali, tra le altre, la vendita diretta, l'attività agrituristica, l’attività didattica e ricreativa;

f) promuovere la cultura del biologico contribuendo alla creazione e allo sviluppo dei distretti biologici.

2. Al fine di favorire la costituzione e la diffusione di intese per l'integrazione di filiera nel settore della produzione biologica, tenuto conto delle particolarità organizzative e produttive della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con il metodo biologico, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello nazionale o regionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici.

3. Si definisce «protocollo di coltivazione o di filiera biologica» l'accordo sottoscritto da tutti i soggetti che operano nell'ambito di un processo di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione di un prodotto biologico. Il protocollo di coltivazione o di filiera biologica deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

a) i prodotti e i servizi oggetto dell'accordo e i loro parametri qualitativi;

b) le modalità, specifiche ed accessorie, di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

d) gli impegni e le responsabilità delle parti.

4. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunità o per gruppi di acquisto, nonché i protocolli di coltivazione o di filiera biologica di cui al comma 2.

Art. 11.

(Organizzazioni dei produttori biologici).


1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione.

2. Può essere riconosciuta come organizzazione dei produttori biologici un'organizzazione che sia formata da almeno cinque produttori e che registri un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro.

3. Nel caso di associazione riconosciuta per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica certificata nell'anno di riferimento.

4. Nell'ambito delle azioni previste dai programmi operativi delle organizzazioni dei produttori biologici, nonché in altre similari previsioni, possono essere ammesse le spese dirette allo svolgimento di attività rivolte a favorire la costituzione e il mantenimento di rapporti diretti tra l'organizzazione dei produttori biologici e le organizzazioni di consumatori.


Art. 12.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica).


1. All’articolo 3, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale nella filiera biologica gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 7-ter, nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell’acquacoltura con metodo biologico.

7-ter. Le Organizzazioni interprofessionali di cui al precedente comma sono riconosciute, su richiesta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini di tale riconoscimento, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale.»


Art. 13.

(Sementi biologiche)


1. All'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».



TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato.

2. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 sono abrogati.

3. L’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.


Art. 15

(Norma di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.


Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico C. 302 Fiorio, C. 3674 Castiello

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