giovedì 6 luglio 2023

No a NBT, NGT e/o TEA (parificati agli OGM)

 


Appello alle Regioni e alle Province autonome perché facciano valere davanti alla Corte Costituzionale l’illegittimità dell’art. 9bis della legge n. 68 del 2023 che, di fatto, sdogana la coltivazione degli OGM e simili in campo aperto, aprendo la strada alla scomparsa dei vegetali convenzionali e biologici.

E’ stata pubblicata nella G. U. n. 136 del 13 giugno 2023 la legge n. 68 del 2023, di conversione in legge (con modifiche) del decreto legge n. 39 del 2023 (c. d. “decreto siccità”) il cui art. 9bis (introdotto nel decreto legge dal Parlamento, con l’avallo del Governo) permette la coltivazione, in campo aperto, ai fini sperimentali e scientifici, dei vegetali ottenuti tramite nuove tecniche di mutagenesi, denominati NBT, NGT e/o TEA, previa autorizzazione di organi centrali.

Nuovi NBT, NGT e/o TEA, parificati agli OGM (come tali soggetti alla stessa disciplina) dalle sentenze, vincolanti, della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, causa C-528/16, e 7 febbraio 2023, causa C-688/21, perché privi di quella “lunga tradizione di sicurezza fitosanitaria ed ambientale” richiesta dalla Direttiva 2001/18/CE che regola gli OGM.


Tra questi vegetali nuovi ottenuti tramite mutagenesi, da assimilare agli OGM, la Corte di Giustizia UE, cit., annovera anche il riso Clearfield che dal 2006 l’Italia ha considerato vegetale convenzionale, iscrivibile (e iscritto) nel Registro delle Varietà Nazionali e, dunque, coltivabile liberamente senza autorizzazione alcuna.


Nel concreto, tuttavia, questo riso Clearfield si è comportato come un OGM (dando ragione alle richiamate sentenze della Corte di Giustizia UE), trasferendo sistematicamente la sua resistenza agli erbicidi alle erbe infestanti che si volevano (e si vogliono) eliminare (riso crodo e giavoni), provocando, infine, la distruzione della biomassa presente nei terreni e della loro fertilità che sopravvive solo ricorrendo costantemente ai fertilizzanti chimici.


Conclusione, la fecondità naturale di queste aree è venuta meno, rendendo, nel contempo, impossibile la coltivazione sulle stesse aree i vegetali convenzionali e/o biologici.
Non pago di simili risultati disastrosi, ora il legislatore nazionale, ovvero il Parlamento, con un colpo di mano, degno di miglior causa, ha provveduto a liberalizzare, di fatto, la coltivazione di tutti gli OGM, comunque denominati, NBT, NGT e/o TEA, coprendo questa liberalizzazione con la foglia di fico della “sperimentazione” in campo aperto, facendo finta di non accorgersi di quanto accaduto con il riso Clearfield, che, per inciso, significa “campo pulito” !


Ma le incongruenze non finiscono qui. Se, infatti, si considera il dettato di tale art. 9bis, si potrà notare, che il legislatore ha ritenuto “prudente” ed “opportuno” chiarire che a queste sperimentazioni in campo aperto, non deve essere applicato il dettato dell’art. 8, commi 6 e 2, punto c) del decreto legislativo n. 224 del 2003 che impone, prima di ogni coltivazione di OGM (e assimilati) “la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità”, dimenticando sia il dettato del nuovo art. 9 della Costituzione per il quale, tra l’altro, “La Repubblica … Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni”, sia il dettato dell’art. 26quater del Dlgs 8 luglio 2003, n. 224, sulle “misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale”, che, dopo aver elencato i motivi che permettono di introdurre questo divieto, tra i quali obiettivi di politica ambientale, obiettivi di politica agricola, esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti (comma 1), al comma 3 così precisa “….. le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della Direttiva 2001/18/CE ….”. Direttiva 2001/18/CE che al 4° “considerando” specifica “gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possano riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili”.


Aggiunge e puntualizza il successivo 5° “considerando”: “La tutela della salute umana e dell’ambiente richiede che venga prestata la debita attenzione al controllo di rischi derivanti dall’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)”.


Ma ogni intervento di questa Associazione sul legislatore e sul Governo prima che fosse approvata una simile disposizione è risultato, purtroppo, vano, come vana è risultata l’istanza al Presidente della Repubblica perché, ai sensi dell’art. 74 della Costituzione, rinviasse alle Camere tale disciplina (il c.d. “decreto siccità”) per una migliore valutazione del dettato del cit. art. 9bis, chiaramente illegittimo sotto il profilo Costituzionale. (Link: Lettera al Presidente Mattarella).


Evidentemente l’istanza è stata sottovalutata, come sottovalutata è stata la materia del contendere che tocca diritti inalienabili di ogni cittadino ovvero la salubrità del cibo, delle aree agricole, dell’ambiente.


Resta la Corte Costituzionale che, sollecitata dalla Regione Marche, provvide, con senso di responsabilità, a dichiarare illegittima la legge n. 5 del 2005 nella sua quasi totalità (ved. sent. n. 116 del 2006) che ammetteva la coltivazione di tutti i vegetali GM in campo aperto.


Aggiungasi che, al presente, sembra che la Commissione Europea abbia predisposto un testo di regolamento con cui si dichiarano equivalenti ai vegetali convenzionali gran parte dei vegetali NBT, NGT e/o TEA, che la Corte di Giustizia UE ha già valutato e considerato assimilabili agli OGM.
Per la Commissione, dunque, a nulla valgono queste sentenze, né a nulla vale la volontà dei cittadini comunitari che, nella quasi totalità, rifiutano simili prodotti.
Se, malgrado tutto, questo nuovo regolamento dovesse essere approvato, non resta all’Italia che far valere l’art. 9 della Costituzione, cit. (e i sopra richiamati diritti inalienabili di ogni cittadino) il cui dettato prevale su qualsivoglia disciplina, compresa quella comunitaria, così come più volte chiarito dalla stessa Corte Costituzionale.


Ad ogni buon conto, la scrivente Associazione, ritiene non più procrastinabile l’interpello, tramite referendum consultivo, dell’intero corpo elettorale, chiamato a decidere in prima persona su temi di tale natura che non ammettono rappresentanze infedeli di chicchessia.





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Appello inviato a tutti i Presidenti delle Regioni e Province Italiane su incostituzionalità art 9bis_Legge 68/2023

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Sollecito inviato a tutti i Presidenti delle Regioni e Province Italiane su incostituzionalità art 9bis_Legge 68/2023

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